Criteri per la sosta nelle "zone colorate/centro/ztl" - cittadini residenti

ALLEGATO "A" - Ordinanza sindacale n. 48/2024
Data:

16/09/2022

Argomenti
Tipologia di documento
  • Procedura

Descrizione

CRITERI PER LA SOSTA NELLE “ZONE COLORATE”, “ZONA CENTRO” E “ZONA A TRAFFICO LIMITATO” PER PERSONE FISICHE RESIDENTI  

1 – Condizioni generali e adempimenti per la fruizione del diritto alla sosta

1) Le persone residenti nel Comune di Bolzano hanno diritto, alle condizioni e con le limitazioni di seguito indicate, alla sosta negli appositi parcheggi pubblici di superficie della propria zona colorata di residenza.

2) Ai fini della fruizione del diritto alla sosta è onere degli/lle aventi diritto inoltrare all’Amministrazione comunale, attraverso i canali telematici a tal fine predisposti, una dichiarazione, corredata dalla relativa documentazione, attestante il possesso dei requisiti previsti dal presente atto e indicante il numero di targa dell’autoveicolo a cui associare il contrassegno digitale di sosta. E’ altresì onere degli/delle aventi diritto comunicare all’Amministrazione comunale ogni modifica dei requisiti rilevanti ai fini del diritto alla sosta.

3) La sosta sarà considerata regolare dal momento dell’invio, da parte dell’Amministrazione comunale, della formale comunicazione dell’avvenuta registrazione del contrassegno digitale.

4) La sosta sarà considerata irregolare e sanzionata ai sensi del vigente “Codice della Strada” in caso di carenza o di perdita dei requisiti previsti dalla presente ordinanza, indipendentemente dalla validità temporale del contrassegno digitale.

 2 – Numero di contrassegni per famiglia anagrafica; contrassegni gratuiti e a pagamento

1) Ad eccezione dei casi previsti al successivo art. 4, ogni nucleo familiare in possesso di tutti i requisiti previsti dalla presente ordinanza ha diritto a tanti contrassegni quanti sono i componenti maggiorenni del nucleo, di cui i primi due gratuiti e gli altri a pagamento: in tale caso, il diritto alla sosta è subordinato all’avvenuto pagamento dell’importo annuo di euro 200,00 per ogni contrassegno.

2) I nuclei familiari composti da una sola persona hanno diritto ad un solo contrassegno gratuito, senza possibilità di ottenerne ulteriori nemmeno a pagamento.

3) Il contrassegno di sosta a pagamento ha durata 12 mesi dalla registrazione ed è rinnovabile, sussistendone i presupposti, previo versamento della quota annua indicata nel precedente punto 1). Il contrassegno di sosta a pagamento può avere durata semestrale; in tale caso esso non è rinnovabile nei sei mesi successivi alla scadenza. Il costo del contrassegno semestrale è pari al 50% di quello annuo.

4) Per ogni autovettura si può disporre, anche in caso di comproprietà, di un solo contrassegno digitale associato al numero di targa.

3 – Validità temporale del contrassegno gratuito

1) Ove non sia diversamente indicato nei successivi artt. da 7 a 9 e a condizione che permangano in essere tutti i requisiti previsti dal presente atto, il contrassegno ha validità quinquennale per coloro che dispongono del veicolo in proprietà; negli altri casi il contrassegno ha validità pari a quella del contratto o dell’atto attestante la disponibilità del veicolo, in ogni caso non superiore a 5 anni.

2) Alla scadenza del contrassegno è onere degli/delle aventi diritto provvedere all’eventuale rinnovo, presentando una nuova dichiarazione con le modalità indicate al precedente art. 1).

3) Il contrassegno di sosta di durata uguale o inferiore a 30 giorni può essere emesso, nei casi previsti dall’art. 7 ai punti 7.4) e 7.5) del presente atto, per un massimo di 3 volte nell' arco dei 12 mesi. 

4 - Diritto alla sosta in caso di disponibilità di garage interrato costruito su sottosuolo pubblico

1) I nuclei familiari che dispongono di un garage interrato realizzato nel sottosuolo pubblico, costruito ai sensi dell’art. 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122 e dell’art. 40 bis della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, vincolato con annotazione tavolare all’immobile di residenza, hanno diritto:

  • ad un solo contrassegno gratuito per famiglie composte da una oppure da due persone maggiorenni;
  • ad un contrassegno gratuito e ad un contrassegno a pagamento per famiglie composte da tre membri maggiorenni; ogni eventuale successivo familiare maggiorenne può, inoltre, disporre di un ulteriore contrassegno a pagamento.
5 - Autovettura immatricolata all’estero

1) In caso di targa estera, al diritto alla sosta si applicano le disposizioni previste dalle vigenti leggi e, in particolare, dall’art. 93 commi 1 bis del Codice della Strada e ss. mm. ii. 

6 – Aggiornamento della carta di circolazione

1) Al diritto alla sosta si applicano le disposizioni previste dall’art. 94 del D.Lgs. 285/92 “Codice della Strada e succ. mm. e ii. in materia di obbligo di aggiornamento della carta di circolazione in caso di utilizzo del veicolo in via esclusiva, per un periodo di tempo superiore a 30 giorni, da parte di soggetto diverso dall’intestatario. 

7 – Aventi diritto

Alle condizioni sopra indicate hanno diritto alla sosta nella propria zona colorate di residenza:

7.1) i/le cittadini/e maggiorenni proprietari/e di un’autovettura;

7.2) i/le cittadini/e che dispongano di un’autovettura in leasing o in noleggio;

7.3) i/le cittadini/e abilitati alla guida che dispongono in via esclusiva di un’autovettura aziendale, per una sola autovettura, nei sotto elencati casi:

  • a) dipendenti di un’impresa o società o di un’associazione iscritta all’albo del Comune di Bolzano;
  • b) titolari di un rapporto contrattuale di collaborazione continuativa con un’impresa o società;
  • c) rappresentanti legali di un’associazione iscritta all’albo del Comune di Bolzano;
  • d) rappresentanti legali di un’impresa o di una società, compresi i soci accomandatari delle società in accomandita semplice ed i soci della società in nome collettivo;
  • e) professionisti soci di Studi professionali associati regolarmente costituiti (con partita Iva);

7.4) i/le cittadini/e, in possesso di patente di guida e privi di altro contrassegno, che dispongano in comodato d’uso a titolo esclusivo di un’autovettura di proprietà di: il coniuge (non convivente), l’altro genitore non coniugato, il partner iscritto al registro delle unioni civili, parenti o affini in linea retta (genitori-figli, nonni-nipoti, suoceri-generi/nuore) oppure fratelli-sorelle, alla condizione che il comodante abbia la residenza fuori dal Comune di Bolzano oppure in una zona della città diversa da quella del comodatario;

7.5) i/le cittadini/e in possesso di patente di guida e privi di altro contrassegno, che dispongono in comodato d’uso in via esclusiva di un’autovettura di proprietà di zii, nipoti, cognati o cugini, a condizione che il comodante abbia la residenza fuori dalla Provincia di Bolzano;

7.6) i/le residenti in “zona centro“ o „zona a traffico limitato“ proprietari di un autocarro di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t., a condizione che questo sia l’unico autoveicolo a disposizione del nucleo familiare.

8 – Casi particolari di diritto alla sosta

1) Hanno inoltre diritto alla sosta nelle zone colorate:

8.1) i/le residenti (familiari, badanti) che prestano assistenza domiciliare continuativa a persona non autosufficiente, in grado di documentare il rapporto di assistenza anche con certificazione medica, nella misura di un solo contrassegno per ciascuna persona che presta assistenza, per la zona colorata di residenza dell’assisto/a.

Il diritto alla sosta è riconosciuto per un massimo di 1 anno, eventualmente rinnovabile con le modalità indicate all’art. 1).

8.2) i/le residenti che si trovano nella documentata impossibilità di dimorare presso la propria abitazione di residenza per ristrutturazione dell’abitazione hanno diritto alla sosta nella zona di domicilio temporaneo.

Il diritto alla sosta è riconosciuto per un massimo di 90 giorni, eventualmente rinnovabile con le modalità indicate all’art. 1).

8.3) i/le residenti che dispongano di un’autovettura di cortesia messa a disposizione dalla concessionaria, carrozzeria o autofficina in occasione della riparazione della propria autovettura, già munita di un contrassegno sosta.

Il diritto alla sosta è riconosciuto per un massimo di 60 giorni, eventualmente rinnovabile con le modalità indicate all’art. 1).

8.4) i/le residenti consegnatari di un’autovettura in qualità di eredi, a successione non conclusa, per la propria zona di residenza. Il diritto alla sosta è riconosciuto per un massimo di 1 anno, non rinnovabile. Qualora non vi sia alcun erede consegnatario ai sensi dei commi precedenti, l’autovettura della persona deceduta già titolare di un contrassegno di sosta può, in ogni caso, sostare nella relativa zona di residenza fino alla definizione della successione, per un periodo massimo di 1 anno dalla data del decesso. 

8 bis – Contrassegno per solo transito

1) I nuclei familiari residenti nella “ZONA LILLA” hanno diritto, indipendentemente dal numero dei componenti della famiglia, ad un contrassegno per il solo transito su via Claudia Augusta per ogni autoveicolo di proprietà, a noleggio, in leasing o in comodato d’uso ai sensi del precedente art. 7, per un massimo di 3 anni, rinnovabile.

2) I nuclei familiari residenti nella “ZONA BIANCO VERDE“, hanno diritto, indipendentemente dal numero dei componenti della famiglia, ad un contrassegno di solo transito nel sottopasso via Piani d'Isarco per ogni autoveicolo di proprietà, a noleggio, in leasing o in comodato d’uso ai sensi del precedente art. 7, per un massimo di 3 anni, rinnovabili.

Documenti

Ordinanza n. 48 del 2024 https://www.comune.bolzano.bz.it/Amministrazione/Documenti-e-dati/Documenti-albo-pretorio/Ordinanza-n.-48-del-2024

Unità organizzativa responsabile

1.4 Ufficio Servizi Demografici

Certificati anagrafici, residenza, carta d’identità, espatrio, matrimonio, unione civile, separazione, divorzio, cittadinanza, elezioni, morte.

Formati disponibili

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Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

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Ottenere un contrassegno digitale (“bollino”) per la sosta nelle zone colorate – cittadini residenti

Bollini colorati per sostare regolarmente negli appositi spazi pubblici di superficie (“parcheggi bianchi”) all’interno delle “zone colorate/centro/ztl”

Ulteriori dettagli

Date

Data di inizio validità/efficacia

16/09/2022

Data di inizio pubblicazione

16/09/2022

Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento: 01/07/2025 14:27

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