È l'attestazione sulla sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità.
È necessaria per interventi oggetto di Permesso di costruire o S.C.I.A. ed in particolare per: a) nuove costruzioni; b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali; c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati; d) singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonome, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché siano stati collaudati gli impianti relativi alle parti comuni; e) singole unità immobiliari, purché siano state completate e collaudate le opere strutturali connesse, e siano state completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilità parziale.
Come fare
Presentazione della Segnalazione Certificata per l'Agibilità - S.C.I.A. per l'Agibilità corredata dalla documentazione prevista nel Regolamento Edilizio del Comune di Bolzano tramite il portale SUAP di Bolzano (cliccare sul banner rosso).
Verifica da parte dei Tecnici comunali della documentazione prodotta.
Termini e prescrizioni
Deve essere presentata entro 15 giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento.
L'edificio può essere utilizzato solo in seguito alla segnalazione dell'agibilità
E' corredata dall'attestazione del direttore dei lavori o, qualora non nominati, di un professionista abilitato che assevera la sussistenza delle condizioni di cui sopra, nonché dalle dichiarazioni di conformità, dai certificati e dai documenti stabiliti dalla normativa vigente.
La mancata presentazione della segnalazione, nei casi di cui alle lettere a), b) e c), comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 80,00 € a 500,00 €. Per l'utilizzazione di un edificio prima della Segnalazione Certificata per l'Agibilità è dovuta, a partire dalla diffida del Comune, per ogni mese intero o frazione dello stesso, una sanzione pecuniaria nella misura dello 0,5 % del costo di costruzione, di cui all'art. 80 della L.P. 10.07.2018, n. 9, delle parti dell'edificio abusivamente occupate.
L'Amministrazione Comunale rimane comunque competente per la vigilanza sull'attività di trasformazione del territorio e può adottare le sanzioni previste dagli art. 85 e seguenti della L.P. 10.07.2018, n. 9.
Cosa serve
Elaborati previsti dall'Allegato 1 al Reg. Edilizio.
Utilizzare solo moduli aggiornati. Versioni precedenti non verranno accettate!