IMI - Aliquote, riduzioni, esenzioni

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La disciplina IMI prevede una serie di aliquote diverse, riduzioni ed esenzioni.

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A chi è rivolto

L’imposta è dovuta:

  1. dal proprietario/la proprietaria oppure il/la titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione e superficie di fabbricati e di aree fabbricabili;
  2. dal concessionario/la concessionaria, nel caso di concessione di patrimonio demaniale o di patrimonio indisponibile;
  3. dal locatario/la locataria, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario/la locataria è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
  4. dal coniuge a cui è stata assegnata l’abitazione coniugale a seguito di provvedimento giudiziale di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  5. dal genitore al quale è stata assegnata l’abitazione a seguito di provvedimento giudiziale di affidamento del figlio/della figlia o dei figli;
  6. dalla persona convivente di fatto superstite che, ai sensi dell’art. 1, c. 42, della L 76/2016, fa uso del diritto di continuare ad abitare nell’abitazione di comune residenza di proprietà della persona convivente defunta limitatamente al periodo in cui tale diritto sussista;
Bolzano

Descrizione

Aliquote e detrazione

In base alla tipologia di fabbricato e in base all’utilizzo sono state stabilite diverse aliquote da applicare alla base imponibile e precisamente:

0,4%

 Detrazione € 902,35

+ € 50 (a partire dal terzo minore)+ € 50
 (per familiari con disabilità grave ai sensi dell’art. 3 c. 3 della L 104/1992)

  • Abitazione principale e massimo 3 pertinenze (C2 - C6 - C7), di cui 2 possono essere della stessa categoria.
0,9%
  • Abitazioni locate esclusivamente a fini abitativi in base a un contratto di locazione registrato, tranne quelle locate per finalità turistiche *
0,7%
  • abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di qualsiasi grado e in linea collaterale entro il secondo grado, se nelle stesse il/la parente ha stabilito la propria residenza anagrafica e dimora abituale (esclusi A1, A7, A8 e A9) *
  • abitazioni locate con contratti di locazione abitativa per studenti universitari (art. 5, comma 2 e 3, della L. 431/1998 e art. 3 del DM 16.01.2017), giusto accordi territoriali a un canone di locazione agevolato *
0,56%
  • Fabbricati delle categorie catastali C1, C3 e D (escluso D5).
  • Abitazioni di categoria A utilizzate per attività ricettive in esercizi ricettivi.
  • Fabbricati utilizzati ad uso agrituristico (esclusi gli immobili in cat. A1, A7, A8 e A9)
 2,5%
  • Abitazioni tenute a disposizione dopo 12 mesi
  • Aree fabbricabili a partire dopo 36 mesi (ad esclusione di un’unica area di valore fino a 700.000 Euro)
0,2%
  • Fabbricati rurali strumentali (Abitazioni dei/delle dipendenti agricoli/e esercenti attività agricole nell’azienda a tempo indeterminato o determinato. Un’abitazione si considera fabbricato rurale ad uso strumentale per tutto il relativo anno d’imposta se occupata esclusivamente dai predetti dipendenti agricoli per un periodo di almeno 40 giorni all’anno.
  • Fabbricati rurali strumentali (fabbricati ad uso ufficio dell’azienda agricola)
  • Fabbricati rurali strumentali (fabbricati per il trattamento, la trasformazione, la conservazione, la valorizzazione o la commercializzazione dei prodotti agricoli da parte di cooperative agricole e loro consorzi e di società agricole)
  • Immobili posseduti ed utilizzati da ONLUS, Enti non Commercialiistituzioni scolastiche e scuole dell’infanzia paritarie nonché cooperative senza scopo di lucro che rispettano le clausole mutualistiche nell’ambito culturale.
  • Immobili posseduti da organizzazioni senza scopo di lucro che si occupano di edilizia di pubblica
1%

Aliquota ordinaria:

  • Abitazioni alle quali ai sensi del regolamento IMI si applica l’aliquota ordinaria (vedi “Altre abitazioni”) 
  • Fabbricati utilizzati prevalentemente per l’attività di affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per ferie
  • Tutti gli immobili che non rientrano nelle categorie sopra elencate (p.e. A10, D5, le aree fabbricabili, i magazzini, garage e posti macchina etc.)

Le riduzioni/agevolazioni spettano per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte e vanno comprovate mediante idonea documentazione e secondo le modalità definite nel regolamento comunale, a pena di decadenza.

Il termine previsto per la presentazione della documentazione è il 30.06 dell’anno successivo!

*Attenzione!

Per le agevolazioni contrassegnate da un asteriscovale la pena di decadenza, cioè per l’applicazione dell’agevolazione o della non  maggiorazione dell’imposta è necessario presentare la relativa documentazione e/o i contratti di locazione entro il 30.06 dell’anno successivo.

Riduzioni
  1. la base imponibile è ridotta del 50% per le unitá immobiliari di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche ad esclusione delle unitá immobiliari di categoria catastale A/10, C/1, D/1, D/2, D/5, D/7, e D/8, per i quali si applica l'intero valore catastale come base imponibile.;
       
  2. la base imponibile è ridotta del 50% per le unitá immobiliari  per le quali vengono meno i presupposti per l’abitabilità ai sensi della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e che di fatto non sono utilizzati, dalla data di presentazione della richiesta di dichiarazione di inabitabilità, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni ai sensi della perizia della competente commissione, e per le unità immobiliari per le quali vengono meno i presupposti per l’agibilità ai sensi della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, e che di fatto non sono utilizzati, dalla data di presentazione della richiesta di dichiarazione di inagibilità, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni ai sensi della perizia dell’ufficio tecnico o da parte di tecnici esterni.
    Per le unità immobiliari comprese nel centro edificato ai sensi dell’articolo 12 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, la riduzione nella misura del 50 per cento della base imponibile ai sensi del comma 6, lettera b), vale solo per il periodo di 3 anni dalla data di presentazione della richiesta di dichiarazione di inabitabilità o di inagibilità, a condizione che persistano le condizioni di inabitabilità o di inagibilità e di non utilizzo. Per queste unità immobiliari, inquadrate quali unità immobiliari inabitabili o inagibili ai sensi del comma 6, lettera b), prima del 31 dicembre 2022, il periodo di 3 anni inizia a decorrere dal 1° gennaio 2023.
         
  3. A decorrere dall’anno 2025 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata né data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia e residenti in uno Stato di assicurazione diverse dall’Italia, l’imposta municipale immobiliare è applicata nella misura della metà (Art. 9, comma 8-bis L.P. n. 3/2014).
Attenzione!

Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all’ammodernamento o al miglioramento degli edifici (art. 6 comma 1 del Regolamento Comunale IMI).

Esenzioni

Vedi art. 11 della LP IMI

NB: Le aliquote agevolate/riduzioni/esenzioni spettano per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte e vanno comprovate mediante idonea documentazione e secondo le modalità definite nel regolamento comunale, a pena di decadenza, entro il 30 giugno dell’anno successivo.

Come fare

È possibile accedere ai servizi dell’Ufficio Tributi attraverso le seguenti modalità:

  • Online, per richiedere informazioni o inviare documentazione (dichiarazioni IMI, contratti di locazione, dichiarazioni sostitutive, richieste di rimborso, ecc.). La modulistica necessaria è disponibile nella sezione "Cosa serve" di questa pagina e deve essere trasmessa completa della relativa documentazione ai seguenti indirizzi:
  • Telefonicamente, contattando il numero 0471 997444
  • Su appuntamento, previa prenotazione telefonica al numero 0471 997444
  • Presso lo sportello, negli orari di apertura al pubblico
Le informazioni possono essere richieste direttamente dall’interessato oppure da una persona delegata.

Contratti di locazione
Per i soli contratti di locazione è inoltre disponibile un servizio online dedicato, accessibile tramite autenticazione con identità digitale (SPID, CIE o CNS). Per utilizzare il servizio, cliccare sul pulsante rosso presente in questa pagina.

Cosa serve

Attestati, copie di contratti di locazione o dichiarazioni sostitutive oppure di altra documentazione prevista ai fini dell’applicazione delle agevolazioni/esenzioni previste dalla normativa e/o dal regolamento IMI.

NB: Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni spettano per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte e vanno comprovate mediante idonea documentazione e secondo le modalità definite dalla normativa e dal regolamento comunale, a pena di decadenza, entro il 30 giugno dell'anno sucessivo.

Cosa si ottiene

Agevolazioni/riduzioni di aliquota; riduzione della base imponibile; esenzioni, non maggiorazione d'imposta

Tempi e scadenze

2026 30 Giu

Presentazione attestati, copie di contratti di locazione o dichiarazioni sostitutive, a pena di decadenza dall’agevolazione o dalla non maggiorazione dell’imposta oppure di altra documentazione prevista ai fini dell’applicazione dei diritti previsti dalla normativa IMI

Note

Entro il 30 giugno 2026 vanno presentati i documenti relativi all'anno 2025.

Costi

Il servizio di informazione al pubblico è gratuito.

Ulteriori informazioni

3.2 Regolamenti per l'applicazione dell'Imposta Municipale Immobiliare (IMI)

Disciplina l'applicazione dell'imposta municipale immobiliare IMI

3.2 IMI - Delibere aliquote e detrazioni

Delibere del Consiglio Comunale

Accordo territoriale sulle locazioni abitative

L'intesa raggiunta dalle associazioni di categoria per regolamentare i contratti di affitto "agevolati“ (3+2 anni), i contratti per studenti universitari e i contratti transitori a Bolzano.

3.2 Regolamento generale delle entrate tributarie comunali

Regolamento generale delle entrate tributarie comunali

3.2 Regolamento comunale per l'applicazione dello statuto dei diritti del contribuente e sull'accertamento con adesione

Regola le materie disciplinate dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell’azione amministrativa.

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