Il Codice del Terzo Settore ha espressamente previsto, in capo a tutti gli enti che si avvalgono di volontari non occasionali, l’obbligo di iscriverli in un apposito registro.
Il registro dei volontari che prestano la loro attività presso le organizzazioni di volontariato, prima di essere utilizzato, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio da un notaio, o da un segretario comunale, o da altro pubblico ufficiale abilitato a tali adempimenti. L’autorità che ha provveduto alla bollatura deve anche dichiarare, nell’ultima pagina del registro, il numero di fogli che lo compongono.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (nota n. 7180 del 28 maggio 2021) ha esteso l’obbligo di vidimazione del registro volontari anche alle associazioni di promozione sociale. Questo in attesa del decreto ministeriale che disciplini l’assicurazione dei volontari.
Il segretario competente è quello del comune dove ha sede l'associazione di volontariato.
La vidimazione del registro con le modalità sopra descritte è volta a garantire la consistenza del documento e prevenirne una alterazione dei contenuti (ad esempio sopprimendo o inserendo delle pagine).