Nuova viabilità in via Alto Adige: respinti i ricorsi contro il Comune

Pienamente accolte le tesi dell'Avvocatura comunale. I ricorrenti chiedevano l'annullamento della nuova disciplina di traffico limitato che sarà introdotta a conclusione dei lavori del “Waltherpark” ed un risarcimento danni
Data:

04/12/2023

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  • Comunicato stampa
© Comune di Bolzano - Licenza sconosciuta

Descrizione

Con sentenza del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa (n. 369, pubblicata in data odierna 04.12.2023), sono stati respinti due ricorsi cumulativi proposti dai condomini "City Center" e "Parking Business Center", da alcune società, da vari studi professionali e negozianti che operano in via Alto-Adige, nonché dalla Diocesi Bolzano-Bressanone contro il Comune di Bolzano per la nuova disciplina di traffico limitato che sarà introdotta a conclusione dei lavori del cantiere “Waltherpark”, anche per il tratto a sud della via Alto-Adige. Ne ha dato notizia l'Avvocatura comunale.
I fatti del complesso iter procedurale hanno visto un primo ricorso, proposto nel 2022, con i sopra citati proprietari e affittuari di immobili che chiedevano l’annullamento della delibera di Giunta comunale (n. 518/2022) con la quale è stata approvata la nuova “Disciplina della zona a traffico limitato – ZTL” in sostituzione di quella originariamente introdotta per la zona del centro urbano nel 1989 e della conseguente ordinanza sindacale attuativa permanente, firmata in data 21.10.2022.

Un secondo ricorso è stato proposto, in corso di causa, dalle stesse parti per ottenere la condanna dell’Amministrazione comunale a risarcire i danni da loro subiti in conseguenza agli atti impugnati e consistenti in particolare nel deprezzamento subito dagli immobili e dalle attività professionali e commerciali in conseguenza della disciplina viabilistica restrittiva imposta.

Il Tribunale Amministrativo ha respinto tutte e sei le censure accogliendo in toto le tesi sostenute dall'Avvocatura comunale. Ha ritenuto infatti sufficienti e coerenti la motivazione e l’istruttoria, ma soprattutto ha ritenuto che sia stato trovato un ragionevole punto di equilibrio tra l'interesse pubblico e quello privato e che la misura costituisce una corretta attuazione degli obiettivi primari di contenimento del traffico veicolare privato, di tutela della salute e dell’ambiente come imposti dalle previsioni programmatiche contenute nel Piano Urbano del Traffico, dal PRU di Via Alto-Adige e da ultimo dal Piano Urbano della Mobilità Sostenibile che si fondano su un ampio contraddittorio con la cittadinanza tutta.

Sulla scorta di queste considerazioni generali il TRGA ha ritenuto che non possa ritenersi "in re ipsa" il danno alle attività economiche e al valore immobiliare e che manca a riguardo l’elemento centrale della responsabilità da "illegittima attività provvedimentale".

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Ultimo aggiornamento: 10/01/2025 09:21

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