L’art. 89/bis, comma 1 della L.P. 10.07.2018, n. 9 consente al tecnico abilitato di redigere una Dichiarazione asseverata con la quale attesta, dopo opportuni accertamenti, che le differenze di altezza, distanze, cubatura, superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari, non costituiscono violazione edilizia rientrando tutte entro il limite del 2% delle misure previste nel titolo abitativo.
L’art. 89/bis, comma 2 della L.P. 10.07.2018, n. 9 consente al tecnico abilitato, limitatamente agli immobili non sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs 22.01.2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), di asseverare che le irregolarità geometriche e le modifiche di minima entità alle finiture degli edifici, nonché la diversa collocazione di impianti e opere interne, eseguite durante i lavori per l’attuazione di titoli abilitativi edilizi, costituiscono tolleranze esecutive e non comportano violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudicano l’agibilità dell’immobile.