Su autorizzazione del legislatore nazionale prima (Legge n. 122/1989), e del legislatore provinciale poi (art. 124 l.p. 13/97), il Comune di Bolzano ha concesso a privati residenti il diritto di costruire e mantenere, per un periodo di 90 anni, al di sotto di suolo pubblico, parcheggi e garage per vetture private, riservandosi di accettare la condizione di annotare al Libro Fondiario un vincolo di pertinenzialità fra l’unità immobiliare adibita ad abitazione/attività commerciali e il box auto.
La Legge provinciale, emanata con l’intento di tutelare l’interesse pubblico a non congestionare le aree di superficie con veicoli privati, garantisce un numero di posti auto in proporzione al numero delle abitazioni.
Pertanto, in base al principio e la ratio della disciplina legislativa suddetta, i box auto così realizzati possono essere ceduti separatamente dall’unità immobiliare, previo trasferimento del vincolo di pertinenzialità da un immobile ad un altro avente i medesimi requisiti:
- immobile di proprietà situato nel raggio di 350 metri (salvo eccezioni) dal baricentro del parcheggio;
- assenza del vincolo pertinenziale (art. 124) sul medesimo immobile.