Polizia Municipale - Ricorsi per violazioni al Codice della Strada

  • Servizio attivo

Verbali

Ricorso all'autorità amministrativa o giudiziaria a seguito di una sanzione amministrativa pecuniaria (impropriamente denominata multa)

A chi è rivolto

A coloro a cui è stato notificato un verbale di violazione al codice della strada e che non abbiano effettuato il pagamento in misura ridotta.

Bolzano

Descrizione

Come si presenta un ricorso?

Ricorso amministrativo

  • Ai sensi dell'art. 203 del C.d.S. il trasgressore e/o l'obbligato in solido al pagamento nel termine di 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale può proporre ricorso direttamente al Commissario del Governo della Provincia di Bolzano mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite il Comando Polizia Municipale di Bolzano, via G. Galilei 23 - 39100 Bolzano. Con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l'audizione personale.

Ricorso giurisdizionale

  • Art.204-bis-Comma 1. Nel termine di 30 giorni, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, può essere presentato ricorso al Giudice di Pace Galleria Europa 15 - 39100 Bolzano. (DL 507/99) mediante deposito in cancelleria o raccomandata con avviso di ricevimento. Si può ricorrere al Giudice di Pace anche per le pene accessorie disposte con ordinanza o ingiunzione (ad esempio: ritiro della patente o sequestro del veicolo). Comma 4: Il ricorso è, del pari, inammissibile qualora sia stato preventivamente presentato ricorso al Commissario del Governo ai sensi dell'art.203 C.d.S.

Termini per la presentazione del ricorso

  • Se si presenta al Commissario del Governo (Prefetto):
    entro 60 giorni dalla data della contestazione immediata o dalla data di notifica del verbale 
  • Se si presenta al Giudice di Pace
    entro 30 giorni dalla data della contestazione immediata o dalla data di notifica del verbale 

Cosa accade dopo?

Il Commissario del Governo, se accoglie il ricorso, emette una ordinanza di archiviazione e provvederà a trasmetterla all'organo accertatore; se respinge il ricorso, emette una ordinanza di pagamento per una somma pari al doppio del minimo edittale della sanzione più le spese di procedimento. Il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza.

Contro l'ordinanza ingiunzione di pagamento è possibile ricorrere al Giudice di Pace entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica, se il ricorrente risiede in Italia o entro 60 giorni, se risiede all'estero. 

Come fare

Il ricorso è consentito per le seguenti sanzioni:

  • verbale di contestazione
  • verbale di accertamento d’infrazione
  • ingiunzione di pagamento.

Non è invece possibile ricorrere in caso di:

  • preavviso d’infrazione (il documento lasciato sul parabrezza in caso di divieto di sosta dagli agenti di Polizia Municipale o dagli ausiliari SEAB e SASA).

Per presentare ricorso contro il "preavviso di accertamento" o "avviso di infrazione" è necessario attendere di ricevere il verbale di accertamento d’infrazione, che viene notificato a chi non effettua il pagamento del avviso di accertamento.

Cosa serve

Verbale di contestazione e ricorso scritto.

Cosa si ottiene

avvio del procedimento - Commissariato del Governo (Prefetto)

Tempi e scadenze

Le informazioni relative ai tempi e alle scadenze sono riportate sul verbale notificato

Costi

Variabili a seconda del ricorso da presentare

Sito web e servizi digitali OpenCity Italia · Accesso redattori sito