Imposta di soggiorno dovuta per i pernottamenti negli esercizi ricettivi

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I pernottamenti in esercizi ricettivi sono soggetti all'imposta di soggiorno

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A chi è rivolto

Agli esercizi ricettivi e alle persone che pernottano in un esercizio ricettivo del Comune di Bolzano.

Bolzano

Descrizione

L’imposta comunale di soggiorno è dovuta a partire dal 1 gennaio 2014 per ogni persona e per ogni notte di soggiorno dai soggetti che pernottano negli esercizi ricettivi situati nel territorio della Provincia di Bolzano.

I seguenti esercizi ricettivi sono tenuti a riscuotere e a riversare al Comune di Bolzano le somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno:

a) le strutture ricettive a carattere alberghiero: garni, pensioni, alberghi, motels, villaggi-albergo, residence (articolo 5 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58);
b) le strutture ricettive a carattere extralberghiero: rifugi-albergo, campeggi, villaggi turistici, case e appartamenti per vacanze, case per ferie, gli ostelli per la gioventù, le aree di sosta per autocaravan e gli alberghi diffusi (articolo 6 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58);
c) le camere e gli appartamenti di cui alla legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12;
d) gli agriturismi di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), della legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7;
e) le strutture che offrono alloggio ai sensi della legge provinciale del 7 novembre 1983, n. 41

Con decorrenza dal 1.1.2025 l’imposta comunale di soggiorno è determinata per ogni pernottamento nella seguente misura:

a) euro 3,00 per gli esercizi ricettivi di cui all’articolo 5 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, classificati a quattro stelle, quattro stelle “superior” e cinque stelle;
b) euro 2,50 per gli esercizi ricettivi di cui all’articolo 5 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, classificati a tre stelle e tre stelle “superior”, per gli esercizi ricettivi di cui alla legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12 con la classificazione di cinque soli, per gli esercizi ricettivi di cui alla legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7 con la classificazione di cinque fiori e per gli esercizi ricettivi di cui al comma 3 dell’articolo 6 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, con la classificazione di cinque stelle;
c) euro 2,00 per tutti gli altri esercizi ricettivi di cui all’articolo 1, comma 2, della legge provinciale.

Sono tenuti a pagare l'imposta i soggetti che pernottano negli esercizi ricettivi ubicati nel Comune di Bolzano.

Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

a) i minori fino al compimento del 14° anno di età;
b) il personale che pernotta nell'esercizio presso cui presta servizio;
c) le persone che pernottano in esercizi ricettivi a seguito di eventi naturali calamitosi;
d) le persone che frequentano tirocini obbligatori di istituti di formazione pubblici della Provincia o partecipano a progetti didattici degli stessi;
e) le persone che risiedono nel comune e soggiornano temporaneamente in un esercizio a causa di problemi abitativi;

L'applicazione delle esenzioni di cui alle precedenti lettere a) d) e) è subordinata alla consegna da parte del soggetto passivo al sostituto d'imposta di apposita documentazione a.s. dell’articolo 5 del Regolamento per l’istituzione e applicazione dell’imposta comunale di soggiorno.

Come fare

Obbligo di dichiarazione:
Entro 15 giorni dalla fine di ogni mese il sostituto d'imposta comunica al Comune, in relazione al mese precedente, il dettaglio mensile del numero dei pernottamenti, anche in caso di assenza di pernottamenti, dei casi di esenzione ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento per l’istituzione e applicazione dell’imposta comunale di soggiorno e dell'imposta dovuta, nonché ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa, utilizzando la procedura telematica indicata dal Comune.

In caso di mancato o ritardato invio della comunicazione si applicano le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2 del Regolamento per l’istituzione e applicazione dell’imposta comunale di soggiorno.

Modalità di pagamento:
Entro 15 giorni dalla fine di ogni mese deve essere effettuato il pagamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno al Comune.

Pagamento tramite pagoPA:
L'imposta di soggiorno deve essere pagata esclusivamente attraverso il sistema pagoPA.

Attenzione

Dal 2018 tutti gli esercizi dovranno riversare mensilmente le imposte di soggiorno incassate anche nel caso in cui l'importo da versare al Comune sia inferiore ad euro 200,00!

Cosa serve

L'esercizio ricettivo deve dichiarare i pernottamenti ed eventuali esenzioni tramite apposita piattaforma.

Cosa si ottiene

La corretta determinazione dell'imposta

Tempi e scadenze

Entro 15 giorni dalla fine di ogni mese:
• comunicazione dei pernottamenti da parte dell'esercizio ricettivo in relazione al mese precedente
• versamento dell'imposta al Comune

Ulteriori informazioni

3.2 Regolamento per l'istituzione e applicazione dell'imposta comunale di soggiorno

Disciplina la misura dell'imposta, le modalità di trasmissione dei dati e di versamento dell'imposta

3.2 Delibera aumento imposta comunale di soggiorno dal 1° gennaio 2025

Delibera del Consiglio Comunale nr. 71 del 10/12/2024

3.2 Regolamento generale delle entrate tributarie comunali

Regolamento generale delle entrate tributarie comunali

3.2 Regolamento comunale per l'applicazione dello statuto dei diritti del contribuente e sull'accertamento con adesione

Regola le materie disciplinate dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell’azione amministrativa.

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