IMI - Versare l'imposta

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Quando e come versare correttamente l'Imposta Municipale Immobiliare

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A chi è rivolto

L’imposta è dovuta:

  1. dal proprietario/la proprietaria oppure il/la titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione e superficie di fabbricati e di aree fabbricabili;
  2. dal concessionario/la concessionaria, nel caso di concessione di patrimonio demaniale o di patrimonio indisponibile;
  3. dal locatario/la locataria, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario/la locataria è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
  4. dal coniuge a cui è stata assegnata l’abitazione coniugale a seguito di provvedimento giudiziale di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  5. dal genitore al quale è stata assegnata l’abitazione a seguito di provvedimento giudiziale di affidamento del figlio/della figlia o dei figli
Bolzano

Descrizione

Quando pagare

L'IMI deve essere versata in due rate:

  • La prima rata è dovuta entro il 16 giugno dell’anno di riferimento e corrisponde all’imposta dovuta per il primo semestre
  • La seconda rata è dovuta entro il 16 dicembre dell’anno di riferimento a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno

Resta nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

NB: non si effettua il versamento se l'imposta complessivamente dovuta per l'anno è uguale o inferiore a € 10.
Se invece l’importo dovuto per tutto l’anno è superiore a € 10 e solamente l’acconto è uguale o inferiore a € 10, l’imposta complessivamente dovuta per l’anno dovrà essere versata con la rata del saldo.
Gli importi dovuti per l’IMI non sono soggetti ad arrotondamento.

Come pagare

Il versamento dell'imposta dovrà essere effettuato esclusivamente tramite modello F24, presso gli sportelli bancari o postali o via homebanking.

A seconda delle categorie di immobili posseduti il versamento va effettuato con uno o più dei seguenti codici tributo (Risoluzione AE n. 23/E del 14 maggio 2020):

3980: Abitazione principale e pertinenze
3981: Fabbricati rurali strumentali + D10
3982: Aree fabbricabili
3983: Altri fabbricati
3984: Gruppo catastale D

Il “codice ente” per il Comune di Bolzano è: A952

Pagamento per i residenti all'Estero:
Solo ed esclusivamente coloro che non risiedono nel territorio dello Stato e che non hanno un c/c italiano e pertanto non possono utilizzare il modello F24, possono effettuare un bonifico bancario sul Conto corrente di Tesoreria intestato al Comune di Bolzano presso la Banca Popolare dell'Alto Adige. Per ulteriori informazioni è necessario rivolgersi all’ufficio.

Cosa faccio se non ho pagato oppure ho pagato troppo poco?

Chi non ha versato l’imposta entro le scadenze previste o si accorge di aver versato troppo poco, può regolarizzare la propria posizione avvalendosi del "ravvedimento operoso", qualora le violazioni non siano state già contestate, e comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza.

Valori della sanzione per il ravvedimento operoso per violazioni commesse dal 1° settembre 2024:  NEW!!!

  • 0,083% per ogni giorno di ritardo dal 1° al 14° giorno dall’omesso o insufficiente pagamento;
  • 1,25% dal 15° al 30° giorno dall’omesso o insufficiente pagamento;
  • 1,39% dopo il 30° giorno ed entro 90 giorni dall’omesso o insufficiente pagamento;
  • 3,125% dopo 90 giorni ed entro un anno dall’omesso o insufficiente pagamento;
  • 3,572% oltre un anno dall’omesso o insufficiente pagamento

Valori della sanzione per il ravvedimento operoso per violazioni commesse prima del 1° settembre 2024

  • 0,1% per ogni giorno di ritardo dal 1° al 14° giorno dall’omesso o insufficiente pagamento;
  • 1,5% dal 15° al 30° giorno dall’omesso o insufficiente pagamento;
  • 1,67% dopo il 30° giorno ed entro 90 giorni dall’omesso o insufficiente pagamento;
  • 3,75% dopo 90 giorni ed entro un anno dall’omesso o insufficiente pagamento;
  • 4,29% dopo un anno ed entro il secondo anno dall’omesso o insufficiente pagamento.
  • 5% dopo il secondo anno dall’omesso o insufficiente.

Interessi

  • anno 2019 - il tasso di interesse legale è pari allo 0,8% annuo
  • anno 2020 - il tasso di interesse legale è pari allo 0,05% annuo
  • anno 2021 - il tasso di interesse legale è pari allo 0,01% annuo
  • anno 2022 - il tasso di interesse legale è pari allo 1,25% annuo
  • anno 2023 - il tasso di interesse legale è pari allo 5% annuo
  • anno 2024 - il tasso di interesse legale è pari allo 2,5% annuo
  • anno 2025 - il tasso di interesse legale è pari allo 2% annuo

In caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi vanno sommati all'imposta e l'intera somma versata tramite Modello F24 con il codice tributo dell'imposta.
Esempio: Se devo ravvedere un omesso versamento per altri fabbricati, verserò l'intero importo del ravvedimento con il codice tributo 3983.

Attenzione:

Il comune procede all’accertamento d’ufficio, notificando gli avvisi di accertamento esecutivo entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato.

Cosa faccio se ho pagato troppo?

Chi ha versato l’IMI in misura maggiore a quanto dovuto, può presentare una richiesta di rimborso/compensazione (→ modello di rimborso) entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento.
La compensazione deve essere richiesta almeno 60 giorni prima della data prevista per il pagamento che si vuole compensare, altrimenti viene effettuato il rimborso (esempio: se nel 2021 ho versato troppo posso chiedere la compensazione per la rata dell’acconto 2022 entro il 16/04/2022).

Come fare

È possibile accedere ai servizi dell’ufficio tributi nei seguenti modi:

  • telefonicamente, chiamando il numero 0471 997444
  • su appuntamento, previa prenotazione telefonica al numero 0471 997444
  • allo sportello, durante gli orari di apertura al pubblico

Cosa si ottiene

Pagamento dell'imposta

Tempi e scadenze

2025 16 Giu

Pagamento rata acconto

Note

Il versamento della prima rata è pari all’imposta dovuta per il primo semestre.

Importante!
Se la scadenza cade di sabato, di domenica o di giorno giorno festivo la scadenza  è prorogata al primo giorno seguente non festivo.
2025 16 Dic

Pagamento rata saldo

Note

La seconda rata è dovuta a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno.

Se la scadenza cade di sabato, di domenica o di giorno giorno festivo la scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo.

Accedi al servizio

Comune di Bolzano - Palazzo Schgraffer

Palazzo Schgraffer è lo storico edificio che in piazza Walther a Bolzano ospita gli uffici della Ripartizione Amministrazione Risorse Finanziarie del Comune.

piazza Walther 1 - Bolzano

Casi particolari

Immobili compresi nel fallimento, nella liquidazione giudiziale o nella liquidazione coatta amministrativa:
Il curatore o il commissario liquidatore è tenuto al versamento dell’imposta dovuta per il periodo di durata dell’intera procedura concorsuale, entro il termine di tre mesi dal deposito in cancelleria del decreto di trasferimento degli immobili.

Immobili compresi nella dichiarazione di successione:
Per gli immobili compresi nella dichiarazione di successione il pagamento da parte degli eredi è considerato regolare purché effettuato entro il termine per il pagamento del saldo del secondo anno successivo a quello in cui si è aperta la successione (16 dicembre del secondo anno successivo).

Ulteriori informazioni

3.2 Regolamenti per l'applicazione dell'Imposta Municipale Immobiliare (IMI)

Disciplina l'applicazione dell'imposta municipale immobiliare IMI

3.2 IMI - Delibere aliquote e detrazioni

Delibere del Consiglio Comunale

Accordo territoriale sulle locazioni abitative

L'intesa raggiunta dalle associazioni di categoria per regolamentare i contratti di affitto "agevolati“ (3+2 anni), i contratti per studenti universitari e i contratti transitori a Bolzano.

3.2 Regolamento generale delle entrate tributarie comunali

Regolamento generale delle entrate tributarie comunali

3.2 Regolamento comunale per l'applicazione dello statuto dei diritti del contribuente e sull'accertamento con adesione

Regola le materie disciplinate dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell’azione amministrativa.

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