A chi è rivolto
Ai soggetti passivi di aree fabbricabili su territorio comunale.
Ai soggetti passivi di aree fabbricabili su territorio comunale.
Per “area fabbricabile” si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base al piano urbanistico comunale o al piano comunale per il territorio e il paesaggio, ovvero alle loro modifiche, definitivamente approvati, pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entrati in vigore ai sensi della LP 13/1997 o ai sensi della LP 9/2018, indipendentemente dall’adozione dei relativi piani attuativi.
Nel caso in cui per l’approvazione di varianti al piano comunale per il territorio e il paesaggio si applichino gli art. 54, c. 1, e 60 della LP 9/2018, per “area fabbricabile” si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base alle varianti approvate con deliberazione del Consiglio comunale, pubblicate sulla Rete Civica dell’Alto Adige ed entrate in vigore, indipendentemente dall’adozione dei piani attuativi del piano comunale.
I fabbricati iscritti nelle categorie catastali F/2, ad eccezione di quelli siti nelle superfici naturali e agricole previste dall’articolo 13, comma 2, della LP 9/2018, F/3 e F/4 sono assimilati ad area fabbricabile fino all’accatastamento definitivo.
Non sono considerati aree fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dai loro familiari coadiuvanti come anche dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del D.Lgs. 99/2004, tutti iscritti alla previdenza agricola, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali. Nell’ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo che abbia i requisiti di cui sopra, l’area non è considerata fabbricabile solo per la parte in suo possesso.
In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 59, c.1, lett. c), d) ed e) della LP 13/1997 o dell’art. 62, c. 1, lett. c). d), e) ed f), della LP 9/2018, la base imponibile è costituita dal valore dell'area.
Il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito nell’articolo 8, comma 4 della LP 3/2014.
La Giunta comunale definisce periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, secondo quanto stabilito nell’art. 2 c. 2 lett. d) della LP 3/2014.
Valori venali delle aree fabbricabili
Dal 2025
Dal 2017 al 2024
In deroga a quanto sopra il Comune provvede all’accertamento del tributo dovuto, qualora venga a conoscenza di atti pubblici o privati che possano contraddire i valori venali determinati con la sopracitata delibera. La deroga vale anche nel caso l’immobile presenti caratteristiche tali da fuoriuscire dai criteri estimativi adottati con la delibera della Giunta comunale.
Qualora le aree considerate dovessero essere influenzate da fattori penalizzanti, oggettivamente riscontrabili e qualora il contribuente non concordi sul valore stabilito con deliberazione di giunta comunale, il contribuente potrà presentare all’ufficio tributi un’apposita perizia asseverata, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione IMI. La perizia presentata sarà sottoposta alla valutazione del servizio estimo del Comune e ha validità triennale.
Aliquote:
L’aliquota maggiorata ai sensi dell’art. 9/quater LP 3/2014 è stabilita nella misura del 2,5% e si applica a partire dal 36° mese successivo:
L’aliquota maggiorata non si applica ad un’unica area fabbricabile con un valore di mercato non superiore a 700.000.
Per le zone produttive l’aliquota maggiorata decorre a partire dal 120° mese successivo.
Per le aree fabbricabili in essere all’entrata in vigore dell’art. 9/quater LP 3/2014 l’aliquota maggiorata si applica a partire dal 1° gennaio 2026, in caso di zone produttive dal 1° gennaio 2033.
Alle aree destinate all’edilizia abitativa agevolata e sociale e alle zone per attrezzature pubbliche previste nel piano di attuazione non si applica la disciplina prevista dall’art. 9/quater della LP 3/2014.
È possibile accedere ai servizi dell’ufficio tributi nei seguenti modi:
Le informazioni possono essere richieste dal diretto interessato o da persona delegata.
La dichiarazione IMI.