Per vendite straordinarie si intendono le vendite di liquidazione, di promozione, di sottocosto, di fine stagione o saldi nelle quali l’esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti.
- Vendite straordinarie di liquidazione: possono essere effettuate a seguito di
a) cessione, chiusura e trasferimento dell’azienda in un altro locale;
b) trasformazione o rinnovo dei locali di vendita;
c) anniversario aziendale ogni decimo anno dell’attività.
Sono soggette a COMUNICAZIONE, da presentare almeno 10 giorni prima dell’inizio delle stesse.
- Vendite straordinarie di sottocosto (alle vendite sottocosto si applica il decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218): sono soggette a COMUNICAZIONE, da presentare almeno 10 giorni prima dell’inizio delle stesse.
- Vendite straordinarie di fine stagione o saldi (non sono soggette a comunicazione): si possono effettuare solamente in due periodi dell’anno stabiliti dalla Camera di Commercio di Bolzano;
- Vendite straordinarie di promozione (non sono più soggette a comunicazione): le vendite di promozione riguardanti prodotti del settore merceologico non alimentare di carattere stagionale, che sono oggetto delle vendite di fine stagione o dei saldi, non possono svolgersi nei venti giorni precedenti alle vendite di fine stagione e comunque nel mese di dicembre.